Art. 9.
(Limite agli incroci proprietari
multimediali).

      1. I soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete non possono, prima del 31 dicembre 2015, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
      2. I soggetti che comunque detengono, anche attraverso soggetti controllati o collegati ai medesimi, partecipazioni in imprese operanti nei settori della radiotelevisione e dei media affini, come definiti dal comma 3, possono raccogliere, sommando i ricavi dei due settori, proventi non superiori al 20 per cento del totale nazionale delle risorse derivanti da pubblicità, spettanze per televendite, sponsorizzazioni, ricavi da offerte televisive a pagamento, vendite e abbonamenti di quotidiani e periodici, dal mercato dell'editoria elettronica destinata al consumo delle famiglie e dalla diffusione di opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico. È fatta salva la disciplina sulle imprese editrici di giornali o periodici, fermo il rispetto dei limiti per ogni singolo settore.
      3. Ai fini di cui al comma 2, si considerano media affini: attività di diffusione radiofonica; editoria di quotidiani e periodici; editoria elettronica; comunicazione audiovisiva anche per il tramite di internet; diffusione di opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.
      4. Le imprese, anche attraverso società controllate o collegate, i cui ricavi nel mercato delle comunicazioni elettroniche, come definito ai sensi dell'articolo 18 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel mercato, non

 

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possono conseguire nel settore della radiotelevisione e dei media affini ricavi superiori al 10 per cento del sistema medesimo.